Videosorveglianza in condominio

videosorveglianza in condominio

Videosorveglianza in condominio: guida

In qualsiasi condominio, sia esso presente a Palermo, Bagheria, Ficarazzi ma generalmente in tutta Italia, può rendersi necessario e indispensabile installare delle telecamere per la videosorveglianza degli spazi comuni, parcheggi condominiali, atrio di ingresso, giardino, visionare il deposito della raccolta differenziata ecc., possono inoltre essere installate anche per sorvegliare le proprietà dei singoli condomini.

Videosorveglianza condominiale: normativa

Con la riforma del condominio e l’introduzione dell’art 1122 c.c. si stabiliscono i quorum deliberativi che rendono di fatto legittima l’installazione di un impianto di videosorveglianza in condominio. La finalità delle riprese, da specificare nella delibera pena la sua invalidità, deve essere quella di garantire i beni comuni e individuali, nonché l’incolumità dei condomini e dei loro familiari.

Videosorveglianza condominiale e privacy

La videosorveglianza in condominio dovrà essere attuata nel rispetto delle indicazioni dettate dal “Codice della Privacy” e dal provvedimento del Garante della Privacy del 2013 al fine di garantire la riservatezza di tutti i residenti e frequentatori del condominio.

Visione dei filmati

Il soggetto legittimato a visionare le immagini è sicuramente l’amministratore di condominio o un suo incaricato che sia stato deliberato dall’assemblea. Tuttavia, anche i singoli condomini hanno il diritto di visionare le immagini delle telecamere, ma solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • che venga fatta richiesta scritta all’amministratore;
  • che la visione avvenga tramite l’amministratore o un delegato;
  • che si sia verificato un reato o fatto grave;
  • che in caso di reato sia stata fatta prima la denuncia alle autorità competenti.

Videosorveglianza in condominio: le telecamere

Di seguito una lista di regole da rispettare al momento in cui si volessero installare delle telecamere in condominio:

  • Obbligo di segnale le telecamere mediante apposita cartellonistica;
  • la cartellonistica deve essere installata in luoghi visibili e aperti al pubblico;
  • Registrazioni conservate per un periodo limitato, solitamente il periodo non supera le 48 ore;
  • Le telecamere devono riprendere esclusivamente le aree comuni da controllare (accessi, androni, garage…) evitando la ripresa di strade edifici, esercizi commerciali e di tutto ciò che non sia rilevante per il condominio;
  • i dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso esclusivamente al personale autorizzato.

Telecamere installate dai condomini

Quando un condomino decide di installare una telecamera per sorvegliare lo spazio esterno della sua abitazione può farlo. In questo caso non è richiesta nessuna autorizzazione da parte degli altri condomini. É di fondamentale importanza che la telecamera sia installata in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato.

Una telecamera privata, per essere lecita, dovrà riprendere la propria porta d’ingresso senza inquadrare tutto il pianerottolo.

É importante sapere che chiunque effettui registrazioni su proprietà altrui non solo è soggetto alle sanzioni amministrative indicate dal Codice della Privacy, ma tale condotta può anche condotta potrebbe anche configurare oltre che un illecito civile art. 833 c.c., anche un ipotesi di illecito penale, integrando il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.

Videosorvegliare il pianerottolo: come conciliare sicurezza e privacy

Se vivi in un condominio, ti sarai chiesto se puoi installare una telecamera di sicurezza sul pianerottolo, magari per prevenire furti o atti vandalici. Ma come fare a non violare la privacy dei tuoi vicini, soprattutto se la telecamera riprende anche la loro porta o l’ascensore?

In questo articolo ti spiegheremo come il Tribunale di Prato ha risolto questo dilemma, stabilendo che è possibile videosorvegliare il pianerottolo, purché si rispettino alcune condizioni. In questo modo, potrai proteggere la tua sicurezza senza ledere la riservatezza altrui.

Il caso giudiziario: due vicini in conflitto

La questione è nata da una controversia tra due vicini che condividevano lo stesso pianerottolo. Uno di loro aveva installato una telecamera di sicurezza sopra la sua porta, affermando di aver subito dei comportamenti molesti. L’altro, invece, si era opposto all’installazione, sostenendo che la telecamera minava la sua privacy.

La causa è finita in tribunale, dove il giudice ha esaminato le prove, tra cui fotografie e video. Il giudice ha accertato che la telecamera era stata regolarmente comunicata a tutti i condomini, e che il suo orientamento non era diretto verso l’abitazione del vicino. Inoltre, il giudice ha osservato che le dimensioni ridotte del pianerottolo rendevano inevitabile una certa ripresa dell’area antistante.

La sentenza: la prevalenza del diritto alla sicurezza

Il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 440 del 29 giugno 2023, ha dato ragione al proprietario della telecamera, riconoscendo la legittimità della sua installazione. Il giudice ha sottolineato che l’installazione di una telecamera sul pianerottolo non costituisce automaticamente una violazione della privacy, ma va valutata caso per caso, bilanciando gli interessi in gioco.

Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che il diritto alla sicurezza fosse prevalente rispetto al diritto alla riservatezza, senza comunque ledere la vita privata del querelante. Il giudice ha infatti considerato che la telecamera non riprendeva dettagli personali o sensibili, ma solo il transito delle persone sul pianerottolo.

Regole da seguire per la videosorveglianza in breve

L’installazione di telecamere per la videosorveglianza in condominio è una scelta comune per garantire la sicurezza degli spazi comuni e delle proprietà dei condomini. La normativa condominiale stabilisce i requisiti per l’installazione, come il rispetto della privacy e l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.

È importante segnalare la presenza delle telecamere con cartellonistica adeguata, conservare le registrazioni per un periodo limitato e limitare le riprese alle sole aree comuni. I condomini hanno il diritto di visionare le registrazioni in determinate circostanze. Se un condomino decide di installare una telecamera per sorvegliare il proprio spazio privato, non è necessaria l’autorizzazione degli altri condomini, ma è importante rispettare la privacy degli altri residenti. La violazione della privacy può comportare sanzioni secondo il Codice della Privacy e l’art. 833 c.c.

La decisione del Tribunale di Prato riflette l’approccio del Garante Privacy riguardo agli impianti di videosorveglianza privati per la sicurezza personale e domestica. In questi contesti, non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali, a meno che non siano comunicati o diffusi a terzi.

Per evitare interferenze illecite nella vita privata, è fondamentale assicurarsi che le telecamere siano orientate solo verso spazi di pertinenza esclusiva del proprietario, escludendo le aree comuni. Le immagini acquisite devono rimanere di uso privato e non devono essere divulgate a terzi, a meno che non siano necessarie per perseguire un illecito, caso in cui possono essere fornite alle Forze dell’Ordine o utilizzate in sede giudiziaria.

In conclusione, la videosorveglianza sul pianerottolo è possibile, ma richiede alcune precauzioni, come comunicazioni e cartelli informativi visibili. Inoltre, occorre valutare caso per caso se il diritto alla sicurezza prevale sul diritto alla riservatezza, senza comunque invadere la sfera privata altrui. Speriamo di averti fornito una guida utile e pratica per gestire al meglio questo delicato aspetto della convivenza condominiale.

Videosorveglianza in condominio

Videosorveglianza Condominiale: Normative, Obblighi e Pratiche Consigliate

La videosorveglianza nei condomini è regolata da normative specifiche che bilanciano le esigenze di sicurezza con la tutela della privacy. L’articolo 1122-ter del codice civile, introdotto dalla legge 220/2012, disciplina l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni dei condomini, offrendo un quadro normativo chiaro per garantire il rispetto dei diritti personali.

Videosorveglianza nelle Parti Comuni

L’assemblea condominiale può deliberare l’installazione di un impianto di videosorveglianza nelle parti comuni con la maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio. Questi impianti vengono solitamente posizionati in aree strategiche come ingressi, atri e cortili, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza delle persone e dei beni.

La videosorveglianza nelle parti comuni deve rispettare le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Il provvedimento dell’8 aprile 2010 e il “vademecum” del 2013 “Il condominio e la privacy” forniscono linee guida dettagliate per conciliare la trasparenza con la riservatezza.

Videosorveglianza Privata

I singoli condomini possono installare telecamere per motivi di sicurezza nelle loro proprietà esclusive, senza necessità di autorizzazione dall’assemblea condominiale, purché le riprese siano limitate a tali aree, come la porta d’ingresso o il giardino. In questi casi, non si applicano le norme sul trattamento dei dati personali poiché le aree sorvegliate non sono considerate parti comuni. È sufficiente che il proprietario informi gli altri condomini dell’installazione, assicurando che le telecamere non riprendano spazi comuni o di transito (Cass. Pen. 44156/2008).

Riprese sul Fondo Altrui

Le telecamere non devono sorvegliare aree appartenenti a terzi, come strade private o giardini di altri condomini. Questo tipo di riprese può configurare il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.) e violare l’articolo 833 del codice civile, che vieta atti emulativi dannosi per i vicini.

Riprese delle Aree Condominiali di Parcheggio

La sorveglianza delle aree comuni destinate al parcheggio, dove transitano numerose persone, non costituisce reato secondo l’articolo 615 bis del codice penale, purché sia rispettata la riservatezza delle persone nei loro ambienti privati (Cass. Pen. 71/2013). Tuttavia, utilizzare le riprese per documentare violazioni del regolamento condominiale può configurare il reato di molestie (art. 660 c.p.) (Cass. Pen. 15993/2006).

Sorveglianza delle Unità Immobiliari e degli Spazi Comuni Condominiali: Normativa e Giurisprudenza

La videosorveglianza nelle unità immobiliari e negli spazi comuni di un condominio deve bilanciare la sicurezza con il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà personali. Secondo la Suprema Corte, riprendere le parti comuni per documentare atti illeciti non costituisce violazione della privacy né reati di violazione di domicilio o interferenza illecita nella vita privata altrui, purché le riprese siano limitate agli spazi di esclusiva pertinenza e non inquadrino le porte degli appartamenti vicini (Cass. pen. sez. V, 28/05/2021, n. 30191).

Limitazioni della Videosorveglianza Privata

Non tutti i danni provocati da telecamere di videosorveglianza giustificano un risarcimento. Se una telecamera riprende solo veicoli durante l’entrata e l’uscita senza una vicinanza apprezzabile nell’inquadratura, non si configurano danni rilevanti (Trib. Palermo, 16 marzo 2021, n. 912).

Riprese delle Parti Comuni

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3334 del 28 novembre 2022, ha ordinato la rimozione di telecamere che inquadravano il giardino condominiale, ritenendo che violassero la privacy degli utenti. Le telecamere devono essere orientate in modo tale da riprendere esclusivamente le proprietà di chi le ha installate, senza pregiudicare la sfera privata degli altri condomini.

Installazione di Telecamere Private in Condominio: Principi della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10925 del 23 aprile 2024, ha stabilito che i singoli condomini non possono installare telecamere private per riprendere parti comuni. L’interpretazione del diritto di transito e la valutazione della violazione della privacy devono seguire le disposizioni normative e le linee guida del Garante della Privacy.

Regole del Garante della Privacy

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha indicato sei regole fondamentali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza domestica:

Ripresa Limitata: Le telecamere devono riprendere esclusivamente aree di proprietà esclusiva.

Oscuramento Tecnico: Devono essere adottate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini che riprendono aree di terzi, se necessario per la sicurezza.

Consenso per Servitù di Passaggio: Se le aree riprese includono una servitù di passaggio, deve essere ottenuto il consenso formale del titolare del diritto di passaggio.

Esclusione delle Aree Comuni: Non devono essere riprese aree condominiali comuni o di proprietà di terzi.

Esclusione delle Aree Pubbliche: Non devono essere riprese aree pubbliche o di passaggio pubblico.

Non Diffusione: Le immagini riprese non devono essere comunicate a terzi né diffuse pubblicamente.

Conclusioni

L’installazione di sistemi di videosorveglianza nei condomini deve rispettare un bilanciamento tra sicurezza e privacy. Le telecamere devono essere orientate in modo da non riprendere spazi comuni o ingressi di proprietà altrui, evitando ingerenze e possibili richieste di risarcimento. In caso di riprese che includono aree comuni, è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti e delle possibili implicazioni sulla privacy dei condomini.

L’osservanza delle linee guida del Garante della Privacy e delle disposizioni normative è essenziale per garantire la protezione dei dati personali e prevenire illeciti, assicurando un ambiente sicuro e rispettoso dei diritti di tutti i residenti.

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