Risarcimento danni

Risarcimento danni

Risarcimento danni: assemblea di condominio

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3246 del 21 marzo 2024, ha esaminato una richiesta di risarcimento danni per infiltrazioni d’acqua provenienti dalle parti comuni di un condominio. La Corte ha stabilito che l’assemblea condominiale non ha il potere di risarcire direttamente uno dei condòmini, in quanto tale decisione eccede le attribuzioni ordinarie dell’assemblea.

La Decisione del Tribunale: Fatti e Sentenza

l caso in esame coinvolgeva un condomino che aveva richiesto in giudizio l’accertamento della responsabilità esclusiva del condominio per infiltrazioni d’acqua che avevano danneggiato la sua unità abitativa. L’indagine del Consulente Tecnico d’Ufficio ha rivelato che le infiltrazioni erano causate non da negligenza del condominio, ma da un difetto della conduttura comunale che non riusciva a gestire l’intero flusso delle acque.

Il Tribunale ha quindi concluso che l’evento costituiva un caso fortuito, escludendo la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Eccezione Preliminare Sollevata dal Condominio

Un aspetto cruciale della sentenza riguarda l’eccezione preliminare del condominio, secondo cui la richiesta del condomino doveva essere considerata inammissibile, poiché quest’ultimo non aveva impugnato la delibera assembleare che aveva già previsto una liquidazione a suo favore. Il condominio sosteneva che il risarcimento era stato già definito bonariamente dall’assemblea.

Il giudice ha rigettato questa eccezione, stabilendo che l’assemblea non ha il potere di deliberare risarcimenti per danni in favore di un singolo condomino, in quanto tale azione esorbita dalle sue attribuzioni legali.

Limiti delle Attribuzioni dell’Assemblea

Le competenze dell’assemblea condominiale sono limitate alla gestione e ripartizione delle spese per la manutenzione delle parti comuni e l’erogazione dei servizi di interesse comune, secondo i criteri legali o convenzionali. Qualsiasi decisione di attribuire spese individuali o risarcimenti a un singolo condomino non rientra nei poteri dell’assemblea ne tanto meno dell’amministratore di condominio. Tale delibera risulterebbe nulla, poiché non trova giustificazione legale nella posizione di autotutela dell’ente rispetto al normale rapporto creditore-debitore.

Nel caso in esame, la documentazione mostrava che l’assemblea aveva deciso di liquidare un risarcimento, ma mancava la prova che tale somma fosse stata accettata come risoluzione completa della pretesa. Non vi era alcuna transazione novativa tra le parti. Il condomino che subisce danni a causa della mancata manutenzione delle parti comuni assume la posizione di terzo danneggiato nei confronti degli altri condomini, secondo gli articoli 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c.

Considerazioni Giuridiche e Giurisprudenziali

La decisione del Tribunale di Milano si allinea con precedenti giurisprudenziali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10196 del 30 aprile 2013, ha stabilito che una delibera condominiale che preveda interessi di mora sugli oneri condominiali è nulla se non approvata all’unanimità. Questo principio si applica anche alle delibere di risarcimento: qualsiasi attribuzione di spesa che non segua il criterio di ripartizione stabilito dall’art. 1123 c.c. deve essere approvata unanimemente, altrimenti risulta nulla.

Un altro esempio è la sentenza n. 7890 del 22 luglio 1999 della Corte di Cassazione, che ha dichiarato nulla la delibera che addebitava a un singolo condomino il costo di una perdita idrica, evidenziando che qualsiasi obbligo risarcitorio deve essere accertato tramite riconoscimento da parte dell’interessato o decisione giudiziale.

Conclusioni

In sintesi, la sentenza n. 3246 del Tribunale di Milano ribadisce che l’assemblea condominiale non può liquidare autonomamente un risarcimento a un condomino, a meno che non vi sia unanimità tra i partecipanti. Qualsiasi delibera che tenti di superare questi limiti è nulla, poiché eccede le attribuzioni legali dell’assemblea (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2021, n. 9839).

L’interpretazione del Tribunale rappresenta una conferma della necessità di rispettare i confini legali delle delibere assembleari, garantendo che le decisioni riguardanti risarcimenti siano prese solo con il consenso unanime dei condomini o attraverso vie giudiziarie.

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