La ripartizione delle spese condominiali per l’ascensore: il caso del Tribunale di Prato
In materia condominiale, le liti nascono spesso da una percezione sfalsata della realtà: la convinzione, radicata e quasi ostinata, che ciò che non si utilizza non debba essere pagato. È il caso, classico e ripetitivo, dei proprietari di immobili posti al piano terra che si oppongono al pagamento delle spese di manutenzione dell’ascensore. L’argomento è sempre lo stesso: non lo usiamo, perché dovremmo contribuire?
Il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 799 del 22 ottobre 2024, affronta una di queste controversie, rivelando come, dietro la semplice ripartizione di una spesa, si celino in realtà dinamiche più profonde: il rapporto con la comunità, la percezione del proprio spazio e, soprattutto, l’illusione di poter vivere in un condominio senza farne davvero parte.
L’impugnazione della delibera: una battaglia sul principio
Il condomino che ha avviato il ricorso lo ha fatto con un argomento tanto semplice quanto assoluto: il suo appartamento ha un ingresso autonomo, non utilizza né scale né ascensore, e secondo le tabelle millesimali originarie dovrebbe essere esonerato dal pagamento di tali spese. Un principio, appunto, che nel suo ragionamento diventa granitico, indiscutibile.
Ma la realtà condominiale è meno rigida di quanto appaia. Le delibere si stratificano nel tempo, le consuetudini si insinuano silenziose, e l’amministratore, negli anni, ha utilizzato una tabella diversa, mai formalmente approvata, ma adottata per prassi. Qui si annida la vera questione: fino a che punto si può considerare valida un’abitudine condivisa, quando nessuno si è mai opposto fino ad ora?
Il condominio, di fronte al ricorso, si difende sollevando due eccezioni: la prima, procedurale, riguarda la tardività dell’impugnazione, poiché la delibera contestata concerneva solo la rateizzazione della spesa, mentre i lavori erano stati approvati in una precedente assemblea. La seconda, più sostanziale, tocca il cuore del problema: l’obbligo di contribuzione non dipende dall’uso effettivo del bene comune, ma dalla sua disponibilità potenziale.
L’obbligazione condominiale: la proprietà come vincolo
Il giudice richiama l’art. 1124 del Codice Civile, sottolineando un principio spesso sottovalutato dai condomini: l’obbligo di contribuzione alle spese comuni è propter rem, ossia inscindibile dalla proprietà dell’immobile. Non è una questione di utilizzo concreto, ma di partecipazione alla cosa comune. È un concetto che scardina la pretesa del condomino attore: non conta se l’ascensore viene usato o meno, conta che potrebbe essere utilizzato, oggi o in futuro.
È qui che emerge un dettaglio significativo: il contatore elettrico dell’immobile si trova nel piano seminterrato. Un dato che, nella logica condominiale, implica la possibilità di utilizzo dell’ascensore per la lettura o la manutenzione del contatore stesso. Un dettaglio marginale, forse, ma sufficiente a mettere in crisi la tesi dell’esclusione totale dalle spese.
L’errore di fondo: un’impugnazione sbagliata
La decisione del Tribunale non lascia spazio a dubbi. L’impugnazione è infondata non solo perché tardiva, ma perché diretta contro la delibera errata: il condomino ha contestato la suddivisione delle rate, quando invece avrebbe dovuto opporsi, a tempo debito, alla delibera con cui erano stati approvati i lavori. In altre parole, la sua battaglia era persa in partenza.
La giurisprudenza, del resto, è chiara sul punto. La Cassazione ha ribadito più volte che l’obbligo di contribuire alle spese condominiali nasce con l’approvazione dell’intervento, non con la richiesta di pagamento (Cass. civ. sez. II, 2 settembre 2008, n. 22034).
Ma al di là dell’aspetto tecnico-legale, resta la sensazione di una partita giocata su un piano diverso, più personale. Il condomino non sta lottando solo contro una tabella millesimale, ma contro un sistema che percepisce come ingiusto, una struttura nella quale non si riconosce.
La sentenza: un richiamo alla realtà condominiale
Il Tribunale rigetta il ricorso, condannando il condomino al pagamento delle spese legali. Il principio di fondo resta immutato: vivere in un condominio significa accettare una logica collettiva, anche quando non rispecchia perfettamente le proprie esigenze personali.
Eppure, dietro la freddezza della sentenza, si intravede una dimensione più profonda. L’idea, radicata ma ingenua, che si possa restare ai margini di una comunità, pretendendo di non farne parte, scontrandosi poi con la realtà giuridica che riafferma un dato ineludibile: la comproprietà di uno spazio implica sempre obblighi, anche quando questi sembrano lontani dalla propria quotidianità.
L’ascensore è lì, a pochi metri dall’ingresso indipendente del condomino ricorrente. Forse non l’ha mai usato, forse sì, ma non è questo il punto. Il punto è che l’ascensore fa parte di quel microcosmo chiamato condominio, e nessuno, per quanto distante, può davvero chiamarsene fuori.
Per maggiori informazioni o per ricevere assistenza, non esitare a Contattarci