Introduzione: nuovo ascensore
Nuovo ascensore? Se il vostro ascensore in condominio è datato e non risponde più alle esigenze odierne, questa è un’ottima occasione per rinnovarlo sfruttando il bonus barriere architettoniche. La Legge di Bilancio 2023 ha recentemente prorogato di ulteriori 3 anni il bonus barriere architettoniche, che prevede una significativa detrazione fiscale del 75%. L’obiettivo principale è l’eliminazione delle barriere architettoniche per garantire la libertà di movimento alle persone con disabilità.
Bonus Barriere Architettoniche 75%: Funzionamento e Importi Detraibili
Il bonus, esteso fino al 2025, è disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023. Questo agevolazione fiscale del 75% riguarda interventi diretti a superare le barriere architettoniche in edifici esistenti, compreso il rinnovamento dell’ascensore condominiale. Il bonus mira a promuovere l’automazione degli impianti nelle abitazioni e nei singoli edifici per rendere l’ambiente più accessibile.
La detrazione del 75% deve essere distribuita in 5 quote annuali uguali tra tutti i beneficiari, e il suo importo massimo varia in base al tipo di edificio:
- Fino a 50.000 euro per unità unifamiliari o unità immobiliari indipendenti con accesso autonomo.
- Fino a 40.000 euro per le unità in edifici con 2-8 unità abitative.
- Fino a 30.000 euro per le unità in edifici con più di 8 unità abitative.
Tra le spese deducibili rientrano la sostituzione di finiture, la realizzazione di parcheggi per disabili, l’installazione di servoscala, rampe, piattaforme elevatrici e ascensori, nonché la riqualificazione dei percorsi di accesso per gli ipovedenti.
Chi può usufruire del bonus e come richiederlo?
Il bonus barriere architettoniche è disponibile per:
- Persone fisiche
- Esercenti arti e professioni
- Enti pubblici e privati
- Associazioni tra professionisti
- Soggetti con reddito d’impresa
Inoltre, i lavori sono agevolabili se nel condominio o nell’edificio risiedono persone con più di 65 anni o persone disabili. Per richiedere la detrazione, è necessario dichiarare le spese nel proprio bilancio fiscale e allegare la documentazione comprovante le spese sostenute. È anche possibile richiedere la cessione del credito o uno sconto in fattura al fornitore che esegue i lavori.
Quali sono i requisiti minimi per un ascensore essere accessibile ai disabili?
Per poter accedere al bonus barriere architettoniche, l’ascensore deve rispettare determinate specifiche:
- Larghezza minima della cabina: 80 cm.
- Profondità minima della cabina: 120 cm.
- Spazio antistante alla cabina: 140×140 cm.
Inoltre, l’ascensore deve presentare alcune caratteristiche essenziali per garantire l’accesso sicuro e agevole:
- Porte automatiche in cabina e al piano.
- Cabina sufficientemente spaziosa per ospitare una sedia a rotelle.
- Fotocellule per bloccare le porte in caso di ostacoli.
- Campanello d’allarme e telefono di emergenza posizionati a un’altezza tra 110 e 130 cm.
- Pulsantiera di comando sia interna che esterna con scritta in Braille.
- Luce di emergenza.
- Pavimento della cabina allineato con il pianerottolo, con una tolleranza massima di 2 cm.
- Arresto al piano con porte chiuse.
- Segnale sonoro di arrivo al piano.
Assemblea di Condominio e Bonus Barriere Architettoniche: Quali sono i requisiti di maggioranza?
La decisione di rinnovare l’ascensore con il bonus barriere architettoniche richiede un’assemblea di condominio. La maggioranza necessaria per approvare i lavori è rappresentata dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentino almeno i 500 millesimi condominiali, sia in prima che in seconda convocazione.
Il legislatore ha concesso un’attenzione particolare all’eliminazione delle barriere architettoniche nei condomini attraverso alcune leggi, inizialmente con la legge n. 13/1989 e successivamente con la legge n. 220/2012 che ha riformato le regole relative ai condomini.
Secondo l’articolo 2 della legge n. 13/1989, per prendere decisioni sulle modifiche volte a rimuovere le barriere architettoniche, è necessaria solo la maggioranza stabilita dall’articolo 1120 del Codice Civile.
Questa legge permette anche ai soggetti disabili di realizzare, a proprie spese, opere mobili facilmente rimovibili e di ampliare le porte d’accesso se l’assemblea condominiale non prende una decisione entro tre mesi dalla richiesta.
Poiché la legge favorisce gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, questi interventi possono essere decisi sia dall’assemblea del condominio con una maggioranza agevolata sia dai singoli condomini.
Se l’assemblea di condominio indetta dall’amministratore di condominio decide l’intervento, le spese vengono divise tra tutti i condomini in base alle regole generali di ripartizione delle spese condominiali.
Le spese possono anche essere considerate “gravose” o “voluttuarie” in base all’articolo 1121 del Codice Civile, e in questo caso, i condomini che non traggono vantaggio dall’intervento possono essere esentati dal contribuire alle spese.
Un condomino può anche decidere di effettuare l’intervento autonomamente, ma in questo caso, le spese sono a suo carico o a carico del gruppo di condomini che partecipa all’intervento, secondo accordi tra di loro.
In sintesi, la legge italiana promuove l’eliminazione delle barriere architettoniche nei condomini e offre diverse opzioni per prendere decisioni e ripartire le spese relative a questi interventi. L’obiettivo principale è garantire l’accessibilità agli edifici per tutti, non solo per le persone disabili, ma anche per gli anziani e coloro che hanno difficoltà motorie.
Cosa si Intende per Barriere Architettoniche?
Per barriere architettoniche si intendono tutti gli elementi (scale, porte strette, marciapiedi senza rampe) che ostacolano la mobilità di tutte le persone, soprattutto di quelle che hanno una ridotta o impedita capacità motoria, temporanea o permanente. Questi elementi possono limitare, per chi ha difficoltà motorie o sensoriali, la possibilità di vivere in autonomia, di frequentare la scuola o il lavoro, di partecipare alla vita sociale.
Le barriere architettoniche non sono solo fisiche e concrete, ma anche legate alla posizione dell’abitazione, della sede di lavoro (cosiddette barriere di localizzazione, che obbligano a percorrere lunghe distanze a piedi), o alla mancanza di indicazioni chiare sull’ubicazione degli edifici pubblici (cosiddette barriere percettive). Il concetto di barriera è quindi molto ampio e comprende anche le “attrezzature o componenti”, ovvero gli arredi e qualsiasi altro elemento o dispositivo necessario per rendere gli ambienti accessibili e fruibili.
In sintesi, se state pensando di migliorare l’accessibilità nel vostro condominio e di rendere più agevole la vita di chiunque vi risieda, il bonus barriere architettoniche è un’opportunità da cogliere.
L’amministratore di condominio non è tenuto a verificare la condizione reddituale di ciascun condomino e la sua eventuale spettanza delle detrazioni fiscali stabilite dalla legge. Di conseguenza, applicherà le detrazioni fiscali in maniera omogenea a tutti i condomini del condominio, indipendentemente dalla loro capacità contributiva, salvo diversa manifestazione di volontà da parte degli stessi.
Installazione o sostituzione dell’ascensore in condominio: come dividere le spese in modo equo e trasparente
L’installazione o la sostituzione di un ascensore in condominio rappresenta un intervento significativo che richiede un investimento importante. Per questo motivo, è fondamentale stabilire criteri chiari e trasparenti per la ripartizione delle spese tra i condomini, garantendo equità e proporzionalità.
In base all’articolo 1123 del Codice Civile, le spese per l’ascensore non si dividono in base al piano di appartenenza, come erroneamente si potrebbe pensare. Bensì, la ripartizione avviene in base ai millesimi di proprietà, ossia in proporzione al valore di ciascun immobile all’interno del condominio.
Questa modalità garantisce che ogni condomino contribuisca in maniera equa, tenendo conto del vantaggio maggiore che deriva agli appartamenti situati ai piani più alti.
Esistono però delle eccezioni:
- Regolamento condominiale: Se il regolamento condominiale prevede una diversa ripartizione delle spese per l’ascensore, questa prevale rispetto alle norme di legge. Tuttavia, per essere valida, tale deroga deve essere stata approvata all’unanimità da tutti i condomini, sia in sede di assemblea che come allegato agli atti di acquisto.
- Installazione con consenso unanime: Se l’ascensore viene installato con il consenso unanime di tutti i condomini, l’impianto diventa di proprietà comune e le spese di manutenzione e gestione saranno ripartite in base ai millesimi di proprietà.
Maggioranze per l’approvazione:
L’installazione di un ascensore in condominio è considerata un’innovazione e richiede specifiche maggioranze in assemblea:
Maggioranza dei voti che rappresenti almeno i due terzi dei millesimi dell’edificio: questa è la maggioranza ordinaria per le innovazioni.
Consenso unanime di tutti i condomini: in questo caso, l’ascensore diventa di proprietà comune e le spese saranno ripartite come sopra specificato.
Diritto di opposizione alla spesa dell’ascensore in condominio
È importante notare che, anche in presenza di una delibera assembleare che approva l’installazione dell’ascensore, alcuni condomini possono scegliere di non partecipare alla spesa. Questa possibilità è prevista dall’articolo 1121 del Codice civile, che riconosce il diritto di astenersi da innovazioni gravose o da impianti che permettono un utilizzo separato. In tal caso l’impianto sarà solo di proprietà di chi lo ha pagato, fermo il divieto per gli altri di utilizzarlo a meno che non partecipino, anche in un momento successivo, alla spesa versando la propria quota della spesa attualizzata al momento corrente.
Tabella millesimale per la manutenzione dell’ascensore.
Per quanto riguarda la manutenzione futura e l’eventuale sostituzione dell’ascensore, sarà necessario redigere una nuova tabella millesimale per le spese relative ai consumi energetici e alla manutenzione ordinaria. A tal fine, bisognerà seguire i criteri dell’articolo 1124 del Codice civile. Questo implica che i costi saranno suddivisi:
per metà in base al valore delle unità immobiliari:
per l’altra metà proporzionalmente all’altezza di ciascun piano dal suolo, riflettendo l’effettivo utilizzo dell’impianto da parte dei condomini.
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