Abusi edilizi in condominio

abusi

Gli abusi in condominio sono proibiti

L’articolo 1122 del c.c. proibisce a tutti i condomini la realizzazione di opere che danneggino le parti comuni, che pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio o  che ne compromettano la sua staticità, anche se realizzate nella proprietà esclusiva del singolo condomino. Quando ciò avviene, l’opera si configura come abuso edilizio in condominio.

Quando si concretizza un abuso edilizio in condominio?

Si concretizza al momento in cui:

  • l’opera viene eseguita in maniera difforme rispetto all’autorizzazione ricevuta;
  • l’opera viene eseguita senza permessi comunali.

Responsabilità

L’amministratore di condominio, ha il dovere di tutelare e salvaguardare l’edificio nel suo complesso, motivo per cui, non appena viene a conoscenza di abusi edilizi in condominio, in primis dovrà trasmettere un diffida mediante raccomandata o PEC al trasgressore, sollecitando lo stesso alla rimozione della costruzione abusiva. Se il trasgressore non  ripristina l’opera allo stato originale, l’amministratore, ha l’obbligo di denunciarli senza il bisogno di convocare un’assemblea condominiale. Chiaramente se l’amministratore non agisce, ogni singolo condomino è autorizzato a denunciarne l’abuso.

Esempi:

Tra gli esempi di abusi edilizi che si manifestano in condominio troviamo spesso:

  • Realizzazioni di verande fatte senza richiesta di alcun permesso;
  • Abbattimento di parte di prospetto (facciata);
  • Abbattimento travi e pilastri;
  • Sopraelevazione senza permessi.

Sanare gli abusi condominiali.

Per sanare gli abusi il condomino trasgressore,  dovrà far richiesta di sanatoria al Comune, dovrà inoltre allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento del bollettino comunale per un importo doppio rispetto al contributo di costruzione.

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