Parcheggi
L’argomento autovetture e parcheggio in condominio a Palermo, Bagheria, Monreale ma non solo, è una problematica sempre più presente, specialmente in aree in cui la densità di popolazione è particolarmente elevata. Questo è un dato di fatto, il numero dei veicoli è in continua crescita. Possiamo trovare molte ragioni, a Palermo come a Bagheria a Monreale a Capaci, sostanzialmente in tutta la provincia di Palermo, i servizi di trasporto pubblico sono pressochè scadenti o inesistenti. Oramai sono molteplici le famiglie che dispongono di due tre o più autovetture.
La questione dei posti auto in condominio non è un aspetto che il nostro codice civile regola in maniera diretta. Per questo motivo la soluzione di eventuali controversie, sono da ricercarsi in alcune norme relative alla disciplina del condominio.
Trattandosi il parcheggio di un bene comune condominiale, non è possibile che il suo l’utilizzo sia riservato esclusivamente ad alcuni condomini, piuttosto che ad altri. Questo infatti costituisce una limitazione illegittima sull’uso e il godimento del bene comune stesso.
L’amministratore di condominio, secondo l’art. 1130 c.c. “ha il compito di disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo tale che sia assicurato il miglior godimento a ciascun condomino”.
Posti auto e turnazione
La regola generale è che i veicoli nei condomini devono essere parcheggiati come indicato dal regolamento condominiale. Sempre più spesso in condominio si verifica che il numero dei posti auto a disposizione risulti insufficiente ad ospitare i veicoli di tutti. In questi casi, l’assemblea è obbligata ad adottare delle turnazioni in via rotatoria, in modo da garantire a tutti l’utilizzo equo dei parcheggi. Se l’assemblea di condominio dovesse negare tale opportunità, il singolo condomino può rivolgersi al giudice che senza dubbio emetterà un ordine in tal senso. Sempre se deliberato dall’assemblea, all’assegnazione turnaria dei posti auto, può essere affiancata una richiesta di esborso da parte di chi usufruisce di tale possibilità. Infatti, da un lato la turnazione può rivelarsi necessaria laddove non vi siano gli spazi idonei per garantire il parcheggio di tutti i condomini. D’altro canto, una spesa (di entità ridotta) da parte di coloro che usufruiscono di tale diritto, consentirebbe l’accantonamento di un fondo cassa per lavori futuri.
Posti auto vietati ai non residenti
Data la natura del bene condominiale, tutti i proprietari godono degli stessi diritti relativamente alle aree destinate a parcheggio, a prescindere dalla loro residenza. Questo implica che, i residenti effettivi all’interno dello stabile, non possono decidere di escludere dal godimento i condomini che invece risiedono altrove. In tutti i casi, quando un proprietario affitta il proprio appartamento, la disponibilità e l’utilizzo del posto auto dovrà essere definita tra locatore e conduttore.
Autovetture parcheggiate stabilmente
Come ritenuto dalla cassazione in numerose decisioni, il parcheggio da parte del condomino della propria autovettura per lunghi periodi di tempo su una porzione di cortile comune agli effetti dell’art. 1102 c.c. costituisce abuso, in quanto impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento.
Assicurazione obbligatoria per auto parcheggiate in condominio
Secondo la cassazione che ha, a sua volta recepito un orientamento della Corte di Giustizia Europea ora trasfuso in un apposita direttiva, un autovettura deve necessariamente essere assicurata anche quando è ferma in un cortile condominiale. Essendo il cortile un area comune condominiale, la relativa tutela è di competenza sia dell’amministratore che del singoli condomini: ciascuno di questi, può quindi procedere segnalare la presenza della vettura non assicurata alla polizia locale. Sarà quest’ultima ad assumere provvedimenti amministrativi e sanzionatori nei confronti del proprietario, esclusa la rimozione, salvo che non emerga palesemente la pericolosità del mezzo.
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